L’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l‘ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5 (allegato), ovvero del diritto a conoscere i dati, i documenti e le informazioni “pubblici” in quanto oggetto “di pubblicazione obbligatoria”.
Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.
Diversamente da quest’ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.
Per l’esercizio dell’accesso civico rivolgersi a:
– Referente territoriale per la Trasparenza – Ingegnere Luigi Rainero: luigi.rainero@ordineingegneri.milano.it
Titolare del potere sostitutivo – Ingegnere Silvio Bosetti: info@foim.org